E, dopotutto, ci sono anche i pedoni…
Il codice tutela in molti modi gli utenti più deboli della strada.
Ma attenzione, è buona norma incrociare lo sguardo con gli automobilisti per essere certi che si fermino!
I pedoni rappresentano gli utenti più «deboli». Per loro il Codice ha previsto numerose prescrizioni a tutela della loro incolumità, a cominciare dal diritto di precedenza sugli attraversamenti (art. 39-comma 11). In caso di incrocio semaforizzato, viene anche precisato che «durante il periodo di accensione della luce verde (…) i conducenti devono sempre dare la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera» (art. 41-comma 9).
In prossimità degli attraversamenti pedonali s’impone ai veicoli in transito di «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi» (art. 141-comma 4). Qui il legislatore ha voluto essere particolarmente pignolo: i conducenti devono fermarsi non solo quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, ma anche quando «si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali» (art. 191-comma 1). Cosa vuol dire? L’interpretazione corrente è che il pedone -giunto all’inizio dell’attraversamento- manifesti in qualche modo l’intenzione di passare dall’altra parte della strada. Il punto è delicato, visto che ogni anno circa 300 pedoni sono vittime di incidenti presso gli attraversamenti. È buona norma pertanto farsi notare e incrociare lo sguardo con i conducenti dei veicoli in transito, approcciando prudentemente il pedonale solo quando il veicolo mostri di fermarsi. L’impresa tuttavia non è conclusa: in caso di doppia corsia, occorre prestare massima attenzione agli eventuali veicoli sopraggiungenti sulla corsia non ancora attraversata, in quanto si potrebbe essere travolti perché coperti dal primo veicolo. È abbastanza frequente ma non molto piacevole.
E quando manca l’attraversamento pedonale o si trova ad oltre 100 metri di distanza? In generale, il pedone che intende attraversare la strada deve precedenza ai veicoli (art. 190-comma 5) e spostarsi seguendo la perpendicolare alla corsia (comma 2). In ogni caso, «i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza» (comma 2).
Dunque, niente strombazzamenti per chi attraversi in queste condizioni. Lo stesso dicasi per i disabili, come pure per i bambini e anziani, per i quali i conducenti «devono prevenire situazioni di pericolo» che possano derivare da «comportamenti scorretti o maldestri» (comma 3).
Interessante il caso di attraversamento in presenza di veicoli del trasporto pubblico: i pedoni non possono passare «anteriormente agli autobus, ai filoveicoli e tram in sosta alle fermate» (comma 6).